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Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus

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Fondazione Slow Food per la biodiversità ONLUS - la Biodiversità è vita
 

Razze autoctone da carne

Ovicaprini



1 - La razza oggetto di Presidio deve essere autoctona del territorio indicato e allevata localmente da molte decine di anni.

2 - I capi allevati devono essere iscritti al libro genealogico della razza o al registro anagrafico (se esistenti), depositati presso lʼassociazione allevatori di riferimento, che provvede a eseguire i controlli funzionali. Ogni individuo deve essere riconoscibile con numerazione progressiva apposta allʼorecchio.

3 - Lʼallevamento dei capi deve essere di tipo brado e semibrado e deve tenere conto del benessere degli animali, deve rispettare le condizioni minime di igiene allʼinterno dei locali di ricovero. La stabulazione fissa può essere concessa – in alcuni periodi dellʼanno - se opportunamente motivata. Le strutture e i ricoveri devono essere opportunamente dimensionati ed il pavimento degli ambienti deve essere pieno (truciolo, paglia o altro materiale per lettiere) e non grigliato. Devono essere mantenuti sotto controllo i fattori microclimatici ambientali (temperatura,
umidità, illuminazione, velocità dellʼaria, polverosità, gas nocivi). E' necessario in ogni caso rispettare sempre le caratteristiche di allevamento proprie di ogni razza.

4 - Il carico animale per ettaro non dovrà superare i 13 animali per ettaro

5 - Lʼalimentazione deve essere basata su alimenti naturali e non prevede lʼutilizzo di urea, insilati, di farine di origine animale (carne e pesce e farina di latte), di alimenti semplici e/o composti fabbricati anche in parte con organismi geneticamente modificati, di qualsiasi tipo di additivo, scarti di lavorazione industriale, oltre ai prodotti vietati per legge. Come integrazione allʼalimentazione
reperita dal bestiame al pascolo, si possono utilizzare fieno di prato stabile (almeno il 20% della razione integrativa) e concentrati a base di mais, orzo, fava, favino, pisello proteico, triticale, crusca e germe di grano. I capretti e gli agnelli non devono essere svezzati prima dei 45 giorni dʼetà.

6 - Negli interventi terapeutici deve essere data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre antibiotici o medicinali veterinari allopatici devono essere utilizzati, su prescrizione del veterinario, esclusivamente se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze disagi agli animali. In caso di impiego di farmaci veterinari convenzionali è necessario che venga acquisita ed archiviata una prescrizione veterinaria con espressa indicazione del tipo di prodotto (principi attivi e nome commerciale), diagnosi, posologia, metodo di
somministrazione, durata del trattamento mai inferiore ai termini di legge. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati. I tempi di sospensione devono essere raddoppiati rispetto ai minimi imposti dalla legge. È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione (ad es. al fine di indurre o
sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. Sono ammesse unicamente le vaccinazioni consentite per legge.

7 - Sono banditi interventi di mutilazione degli animali e altre operazioni simili, esclusa la castrazione. La tosatura deve essere effettuata in momenti climatici favorevoli.

8 - La macellazione deve avvenire almeno dopo 60-70 giorni di vita per gli agnelli e i capretti da carne. È vietata la macellazione di agnelli non ancora svezzati.

9 - La macellazione deve avvenire all'interno della zona di produzione, in macelli pubblici o in locali privati autorizzati dallʼautorità sanitaria pubblica e appositamente preparati, sotto la supervisione del medico veterinario incaricato e nei giorni preposti alla macellazione. Al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di stress nell'animale, particolare cura va prestata al trasporto ed alla sosta prima della macellazione evitando l'utilizzo di mezzi cruenti per il carico e lo scarico degli
automezzi e la promiscuità, sia nel viaggio che nella sosta, di animali provenienti da allevamenti diversi.

10 - Devono essere rispettate tulle le norme in vigore in merito alla tracciabilità e rintracciabilità delle carni. Gli allevatori devono essere a conoscenza di tutte le norme in materia di benessere animale. È obbligatoria lʼadozione di sistemi di tracciabilità volontaria che prevede di riportare in
etichetta:
Codice identificativo (orecchino)
Paese di nascita
Paese di allevamento (ingrasso)
Razza
Categoria
Sesso
Età in mesi
Mesi di ingrasso
Ragione sociale allevamento e codice stalla
Comune dellʼallevamento
Data di macellazione
Paese di macellazione
Bollo del macello
Paese di sezionamento
Bollo di sezionamento
   
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