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Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus

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Fondazione Slow Food per la biodiversità ONLUS - la Biodiversità è vita
 

Razze autoctone da carne

Suini



1 – La razza oggetto di Presidio deve essere autoctona del territorio indicato e allevata localmente da molte decine di anni. E' importante che gli allevatori mettano in pratica una forma di allevamento che rispetti le caratteristiche di spazi, ricoveri, tempi, a cui è da sempre abituata la razza oggetto di Presidio.

2 - I capi allevati devono essere iscritti al libro genealogico della razza o al registro anagrafico (se esistenti) depositati presso l’associazione allevatori di riferimento, che provvede a eseguire i controlli funzionali. Ogni individuo deve essere riconoscibile con numerazione progressiva apposta all’orecchio. 

3 - L’allevamento dei capi deve essere preferibilmente di tipo brado o semibrado e, nel caso della stabulazione fissa (se opportunamente motivata), deve tenere conto del benessere degli animali e deve rispettare le condizioni minime di igiene all’interno dei locali di ricovero. Gli animali non devono essere segregati in spazi angusti: devono avere la possibilità di muoversi, in ambienti che dispongano di una zona di sosta, coperta, con pavimento di terra, e di una zona di attività, non coperta. E’ da escludere l’utilizzo di strutture con pavimentazione a griglia o in cemento.
I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni agli animali, e devono essere costruiti in modo da consentire loro di stare in piedi o coricarsi senza subire lesioni o sofferenze. Nei sistemi di allevamento che prevedono delle aree esterne di stabulazione, gli spazi all’aperto devono essere provvisti di riparo dalle intemperie.
Deve essere garantita una fonte continua di approvvigionamento idrico sia all’interno sia all’esterno dei locali di ricovero.
I ricoveri devono disporre di una lettiera in materiale vegetale secco e, preferibilmente, essere al riparo da fonti di rumore che potrebbero infastidire gli animali. 
La temperatura, l'umidità relativa dell'aria, le concentrazioni di gas, la circolazione dell'aria e la quantità di polvere devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. 
I suini devono avere accesso permanente a materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, ecc) senza comprometterne la salute.
Il carico animale per ettaro non dovrà essere superiore a quello riportato dai disciplinari di produzione biologica. Per quanto riguarda le nursery si applicano i criteri del regolamento del biologico.

4 - L’alimentazione deve essere basata su alimenti naturali e non può prevedere l’uso di urea, insilati, di alimenti semplici e/o composti fabbricati anche in parte con ogm, di qualsiasi tipo di additivo, scarti di lavorazione industriale, oltre ai prodotti vietati per legge. Le farine di latte sono proibite dopo lo svezzamento.
Come integrazione all’alimentazione reperita dal bestiame allo stato brado, si possono utilizzare foraggio verde e granella a base di mais, orzo, frumento, crusca sfarinati. 
Altri alimenti ammessi sono latticello, leguminose proteiche (fave, favino, pisello proteico) barbabietola da foraggio, topinambur, zucca, castagne, ghiande e altri prodotti, ortaggi, leguminose o cereali del territorio.
I suinetti non devono essere svezzati prima dei 40 giorni d’età. Dopo la seconda settimana di vita si devono mettere a disposizione dei suinetti granella e foraggio.

5 - Negli interventi terapeutici deve essere data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre antibiotici o medicinali veterinari allopatici devono essere utilizzati, su prescrizione del veterinario, esclusivamente se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze disagi agli animali.
Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari convenzionali è necessario specificare in modo chiaro: il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento. I tempi di sospensione devono essere doppi rispetto a quelli previsti per legge.
Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati.
È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione (ad es. al fine di indurre o sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. 
Sono ammesse unicamente le vaccinazioni consentite per legge.

6 - Sono banditi interventi di mutilazione degli animali e altre operazioni simili, esclusa la castrazione. La castrazione dei maschi deve avvenire entro le 6 settimane di età ed essere effettuata unicamente da un veterinario.

7 - I suini devono essere macellati dopo aver raggiunto almeno 12 mesi di vita e un peso morto non inferiore a quello minimo prescritto dal disciplinare di produzione del singolo prodotto e rispettoso delle caratteristiche delle diverse razze. Per le razze suine non autoctone il peso morto alla macellazione non deve essere inferiore ai 140 kg.

8 - La macellazione deve avvenire all'interno della zona di produzione, in macelli pubblici o in locali privati autorizzati dall’autorità sanitaria pubblica e appositamente preparati, sotto la supervisione del medico veterinario incaricato e nei giorni preposti alla macellazione. Al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di stress nell'animale, particolare cura va prestata al trasporto ed alla sosta prima della macellazione, evitando l'utilizzo di mezzi cruenti per il carico e lo scarico degli automezzi e la promiscuità, sia nel viaggio che nella sosta, di animali provenienti da allevamenti diversi. 

9 - Devono essere rispettate tulle le norme in vigore in merito alla tracciabilità e rintracciabilità delle carni.
   
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