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Olio extravergine di oliva
1- La produzione deve provenire da olive coltivate secondo quanto stabilito dalle linee guida per i prodotti ortofrutticoli.
2- Gli oliveti devono essere situati unicamente in terreni ritenuti vocati per la produzione. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti devono essere quelli usati nella zona o comunque tradizionalmente utilizzati per la varietà oggetto di Presidio.
3- La raccolta deve avvenire quando la maggior parte delle olive è invaiata superficialmente. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall’albero, a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici che non danneggino l'integrità delle olive. Non sono ammessi: la raccolta da terra, l’uso di reti permanenti, l’impiego di prodotti cascolanti.
4- Il trasporto al frantoio e la lavorazione devono avvenire nel minor tempo possibile e preferibilmente entro 24 ore e servendosi di contenitori adeguati, in plastica fessurata, e non troppo capienti per preservare l’integrità delle olive (massimo 25 kg di capienza).
5- E’ prevista la produzione di solo olio extravergine di oliva.
6- Le operazioni di lavorazione delle olive devono essere effettuate esclusivamente nella stessa azienda di produzione delle olive o in un frantoio locale.
7- La produzione di olio deve prevedere l’utilizzo esclusivo della varietà di olive oggetto di Presidio (olio monovarietale).
8- La spremitura deve essere effettuata con sistemi tradizionali o moderni (ciclo continuo, Sinolea), prestando la massima attenzione a ogni passaggio. In nessuna fase del processo di lavorazione delle olive la temperatura deve superare i 28°C.
9- Sull’etichetta del prodotto devono essere riportati oltre alle indicazioni obbligatorie :
- anno di raccolta delle olive
- dichiarazione della varietà utilizzata e informazioni principali sulla varietà
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